Lavoro e Previdenza
Sono stato costretto a promuovere nel dicembre 2019 nei termini di legge un ricorso di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis codice di procedura civile per conto di un mio assistito, il quale era affetto da diversi anni da amiotrofia spinale progressiva variante K.W con sofferenza muscolare neurogena soprattutto agli arti inferiori.
Al ricorrente era stata infatti riconosciuta dalla Commissione medica dell’INPS l’indennità di accompagnamento sino alla data del 25/09/2019, in quanto egli era affetto da patologia irreversibile e di particolare gravità e, pertanto, lo status di portatore di handicap in situazione di gravità.
Solamente che in data 25.09.2019 il ricorrente veniva sottoposto a visita medico-collegiale di revisione presso l’INPS di Salerno per ottenere la riconferma del riconoscimento di invalidità civile e delle conseguenti prestazioni economiche ed in specie modo dell’indennità di accompagnamento -ai sensi della L. 18/80 e successive modifiche ed integrazioni, denunziando il grave complesso patologico, come da certificazione medica da me allegata al ricorso.
Successivamente l'INPS notificava al mio cliente il verbale dell’accertamento dello stato di handicap della Commissione medica, che, sebbene avesse accertato la grave patologia di cui il ricorrente era affetto, e certificando che la stesso era “100% invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L. 118/71, tuttavia provvedeva a revocare, l’indennità di accompagnamento da sempre riconosciuta.
Data la gravità della patologia da cui era affetto il mio assistito anche in occasione delle numerose visite specialistiche alle quali era stato sottoposto, come da copie certificazioni mediche allegate, tali da non consentirgli di badare a se stesso, al mio cliente era sempre necessaria una assistenza continua anche per il disbrigo dei più semplici atti quotidiani della vita.
Ordunque, nel riscontrare che la CMS aveva commesso un macroscopico errore di valutazione circa le reali condizioni psico-fisiche del ricorrente, in quanto, come si rilevava dai certificati medici e dalle valutazioni delle precedenti commissioni mediche, il ricorrente era affetto da una grave patologia progressiva e invalidante che allo stato non gli permetteva la deambulazione, in ragione del quale lo stesso necessitava di assistenza continua.
Pertanto, il ricorrente, data la gravità delle patologia di cui era affetto, aveva diritto al riconoscimento anche dell’indennità di accompagnamento, così come richiesto al Giudice Unico del Lavoro, ottenendo la nomina di un consulente tecnico d’ufficio, per verificare preventivamente le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante, al fine di confermare a quest’ultimo tutte le prestazioni economiche previste dalla L.18/80 e successive modifiche ed in particolar modo l’indennità di accompagnamento così come era stato riconosciuto dal 24.03.1994, il tutto a far data dal giorno della revoca e per l'effetto, dichiarare il diritto dell'istante a percepire i ratei dei benefici economici connessi sin dall'accertanda decorrenza.
Il Giudice del Lavoro, in virtù di decreto di omologa nel 2021, ha accolto in toto il mio ricorso, riconoscendo a tutti gli effetti di legge l’indennità di accompagnamento, con accertamento del requisito sanitario riscontrato positivamente dal Ctu, facendo decorrere la ricezione dell’indennità nuovamente dalla data del 25.09.2019, data di revisione amministrativa Inps, che è stato anche condannato a tutte le spese processuali e di Ctu da me richieste.