Pubblica istruzione: Reinserimento in graduatoria

Ho promosso ed ottenuto l’accoglimento nell’anno 2016 la sentenza di accoglimento di un ricorso di lavoro nel pubblico impiego ambito scolastico innanzi il Tribunale di Salerno –Sezione lavoro -, atteso che la mia assistita risultava essere abilitata all’insegnamento per la scuola dell’infanzia ed era stata inserita nelle graduatorie ad esaurimento per la provincia di Salerno per gli anni scolastici 2009/2011, così come risultava da stralcio graduatoria biennale da me allegata al ricorso.

In seguito, però, la ricorrente, non avendo ripresentato la domanda di aggiornamento/permanenza nelle graduatorie ad esaurimento inerente la Provincia di Salerno nel termine indicato dal DM 44/2011, era intercorsa così nella sanzione della cancellazione dalle graduatorie valide per gli anni 2011/2014, ovvero per gli anni scolastici di vigenza di tali graduatorie.

La ricorrente, tuttavia, essendo pienamente in possesso dei titoli di accesso alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, una volta venuta meno la vigenza di tali graduatorie per il triennio 2011/2014, in occasione degli ultimi aggiornamenti di esse, disposti con il Decreto Ministeriale n. 235/2014 del 1 aprile 2014, aveva presentato domanda in forma cartacea ed inviata con raccomandata di aggiornamento/reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento per la provincia di Salerno così come allegata. Tale forma cartacea è stata utilizzata dalla ricorrente, in quanto il sito del Ministero non aveva consentito a chi era stato cancellato di compilare la domanda online.  

Sul punto, dopo vari approfondimenti legislativi, ho potuto rilevare e far accertare dal Giudice sulla scorta di un recente orientamento giurisprudenziale che il Decreto Ministeriale n. 235/2014 del 1 aprile 2014 e i precedenti Decreti Ministeriali n. 44 del 2011 e n. 42 del 2009 del tutto immotivatamente, nell’aver disposto l’integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, non avevano previsto tale reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza di coloro che non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria, non permettendo così agli stessi, così come accaduto anche alla mia assistita, di presentare la domanda online.

Era proprio l’art. 1 bis della legge 4/6/2004, n. 143, quale norma primaria ancora vigente, dopo aver indicato che la mancata presentazione della domanda comportava la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, disponeva a chiare lettere che, a domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento, era consentito il reinserimento nella graduatoria, con il conseguente recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione.

L’istante, ritenendo illegittimi il DM n. 235/2014 nonché i DM 42/2009 il DM 44/2011, ha ottenuto in seguito al ricorso proposto, pertanto, il riconoscimento del proprio diritto ad essere reintegrata nelle graduatorie ad esaurimento con ordine al Dirigente scolastico di eseguire l’incombente, anche in considerazione del fatto che tali graduatorie costituiscono l’ultima possibilità per i docenti precari di accedere al ruolo pubblico.

Tale omissione, che ha determinato l’esclusione della ricorrente dalle vigenti graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/2017, era del tutto illegittima in quanto la fonte secondaria non può introdurre una decadenza che non sia espressamente prevista dalla fonte primaria.

Pertanto, alla luce della normativa cogente e gerarchicamente superiore al decreto ministeriale e sulla scorta della giurisprudenza di merito, la mia assistita ha ottenuto il riconoscimento del diritto di essere reinserita nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell’infanzia formate nell’ambito territoriale della Provincia di Salerno per il triennio 2014/2017, con il punteggio aggiornato, previo accertamento da parte del Giudice dell’illegittimità e conseguente disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 235/2014 del 1 aprile 2014 nella parte interessata.